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Individuazione dell’aliquota di calcolo del beneficio e dell’ammontare del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta spettante a ciascun richiedente in attuazione all’articolo 4, comma 1 del Decreto Interministeriale n.24698 del 22 maggio 2026 recante Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche, in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche – In attuazione del presente provvedimento è approvato il primo elenco (Allegato 1) che fa parte integrante del presente decreto e nel quale è individuato l’ammontare del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è comunicato il codice tributo.

Il contributo straordinario sotto forma di credito di imposta è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi e con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi purché tale cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto consentita dalla disciplina europea di riferimento.