Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche – In attuazione del presente provvedimento è approvato il primo elenco (Allegato 1) che fa parte integrante del presente decreto e nel quale è individuato l’ammontare del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è comunicato il codice tributo.
Il contributo straordinario sotto forma di credito di imposta è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi e con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi purché tale cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto consentita dalla disciplina europea di riferimento.